INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Salvatore Curcuruto - Alberta Franchi - ANPA " Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: IL RUOLO DEL SISTEMA DELLE AGENZIE AMBIENTALI

Le attività dell’ANPA e del sistema delle agenzie
in materia di inquinamento da radiazioni non ionizzanti
Le attività dell’Agenzia in materia di inquinamento da radiazioni non ionizzanti si sviluppano, pertanto, secondo le direttrici delineate dalla predetta legge n.61/94:

supporto al Ministero dell’Ambiente per
> predisposizione di norme di settore,
> interventi sul campo su richiesta,
> indagini conoscitive congiunte;
collaborazioni con le Agenzie Regionali e Provinciali per l’Ambiente per la definizione di norme tecniche finalizzate principalmente alla omogeneizzazione degli interventi di controllo e di verifica per le diverse tipologie di impianti;
attività di studio e conoscitive finalizzate anche alla realizzazione di un sistema informativo sui campi elettromagnetici quale componente del più ampio sistema informativo nazionale ambientale (SINA).
Di particolare rilevanza risulta la collaborazione con le Agenzie Regionali.
Nel maggio 1997 il Consiglio delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, presieduto dal Presidente dell’ANPA, ha deciso di istituire un gruppo di lavoro specifico sulle radiazioni non ionizzanti. Con tale GdL il Consiglio intendeva perseguire l’obiettivo di realizzare una rete di strutture tecniche interne alle Agenzie che, grazie alla notevole esperienza posseduta nel campo delle radiazioni non ionizzanti, fornisse linee di indirizzo per le diverse problematiche e supporto tecnico all’ANPA in relazione ai compiti istituzionali anche a livello internazionale.

In particolare:
fare il punto sulla normativa, anche proponendo, sulla base del lavoro già svolto, eventuali integrazioni, stimolando l’emanazione di norme così a lungo attese;
definire linee guida comuni per affrontare tematiche quali la valutazione d’impatto ambientale di elettrodotti e le metodologie di misura;
stabilire indicazioni univoche da fornire ai Servizi ed Enti Locali.

Il gruppo si riunisce per la prima volta a Firenze nel mese di luglio 1997, ed è inizialmente costituito da rappresentanti dell’ANPA e delle Agenzie di Bolzano, Trento, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana, a cui poi, nel tempo, si sono aggiunti i rappresentanti delle agenzie costituitesi successivamente, nonchè rappresentanti delle regioni per quelle Agenzie non ancora istituite o non operative.

L’attività del gruppo si è concentrata su alcuni temi ritenuti fondamentali e tenendo in considerazione la normativa allora in vigore:
condivisione delle esperienze maturate con scambio di materiali ed informazioni al fine di consentire all’ANPA una visione il più possibile completa della situazione esistente sul territorio italiano;
confronto delle procedure operative seguite con l’obiettivo di definire standard comuni;
determinazione di una posizione comune sui temi di interesse per presentare e supportare, nelle opportune sedi istituzionali, proposte tecniche concordate oppure per fornire all’ANPA gli elementi da trasmettere al Ministero in sede di predisposizione o valutazione delle norme di settore.

Il Decreto Ministeriale 381/98
Contemporaneamente, si assiste ad uno sviluppo vertiginoso del settore delle telecomunicazioni ed il timore per un possibile danno alla salute produce un forte allarme sociale.

Del resto, mentre il settore dell’energia elettrica aveva una sua regolamentazione quello delle telecomunicazioni non era oggetto di nessuna norma specifica. Il Governo recepisce la necessità di regolamentare un settore in forte crescita con l’obiettivo di tutelare la salute umana e nel novembre del 1998 emana il Decreto Interministeriale n. 381.
Il decreto è stato emanato dal Ministero dell’Ambiente d’intesa con il Ministero della Sanità e delle Telecomunicazioni, sulla base dei lavori svolti da un gruppo di lavoro interministeriale istituito con lo scopo specifico di predisporre una proposta di testo normativo sulla tutela dall’inquinamento elettromagnetico e di fornire attività di consulenza in sede di approvazione e di attuazione del testo normativo stesso nonchè in sede di predisposizione di ulteriori provvedimenti.

Il GdL è formato da rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, Ministero della Sanità , Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Ministero dell’Industria.
La presenza dell’Agenzia all’interno di questo gruppo di lavoro in qualità di organo tecnico del Ministero dell’ambiente ha permesso di portare la posizione del Sistema Agenziale, basata sulla conoscenza delle diverse realtà presenti sul territorio come contributo all’attività normativa statale.

Questi gli emendamenti proposti allo schema di decreto e recepiti in sede di redazione finale:
fissazione del valore limite di 6 V/m per il campo elettrico, 0.016 A/m per il campo magnetico e 0.1 W/m2 per la densità di potenza anche per le abitazioni, oltre che per asili, scuole, ospedali;
risanamento nei casi di superamento dei limiti sopra citati anche per le abitazioni;
definire la collaborazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni specificando che a questo ente compete l’identificazione degli impianti e delle frequenze assegnate;
modifica dei criteri di risanamento come da allegato C al decreto.

In seguito all’emanazione del D.M. 381/98 le regioni con propria legge dovranno definire le modalità per:
l’installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui all’art. 3 e dei valori di cautela di cui all’art. 4 del D.M. 381/98;
la modalità e i tempi di esecuzione dei risanamenti;
le modalità per il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità da definire;
le attività di controllo e di vigilanza.

Fondamentale diventa il ruolo del Sistema della agenzie al fine di:
configurare percorsi comuni a livello nazionale che, tramite il ruolo di riferimento svolto dall’ANPA, consentano un’applicazione uniforme del 381/98;
chiarire con il Governo il titolare della definizione degli obiettivi di qualità . Una attenta lettura del decreto sembra far propendere per una competenza lasciata allo Stato, lasciando alla Regione la fissazione delle modalità per il raggiungimento degli eventuali obiettivi di qualità .
Proprio al fine di rendere uniforme l’applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale il Gruppo di Lavoro ANPA/ARPA ha prodotto un documento dal titolo “ Linee Guida ANPA-ARPA per l’applicazione del Regolamento 381/98” che ha poi costituito l’ossatura fondamentale delle Linee Guida interministeriali applicative del DM 381/98, edizione luglio/settembre 1999.
La legge quadro
Il DM 381/98 pur essendo un importante e tempestivo atto normativo non esauriva la necessità di dotare il paese di una regolamentazione chiara che dettasse regole e principi applicabili all’intero settore di impianti, apparecchiature, strumentazioni produttivi di radiazioni non ionizzanti.

E’ questa la ragione che ha indotto il Parlamento a prendere in esame la proposta di legge quadro sottopostagli dal Governo insieme a quelle presentate da altri soggetti e a formulare un disegno di legge da sottoporre all’esame di Camera e Senato.
Il ruolo attribuito dalla l.61/94 all’ANPA di fornire al Ministero dell’Ambiente il necessario supporto tecnico nella redazione delle norme di settore ha consentito al Sistema agenziale di proporre alcuni emendamenti al testo base del disegno di legge governativo che sono stati recepiti dal Governo e successivamente mantenuti nel testo all’esame del Parlamento.

In particolare:
realizzazione e gestione di catasti regionali di tutte le sorgenti di campo elettromagnetico coordinati con quello nazionale;
assegnazione delle somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni alle Regioni come contributo all’elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e per l’esercizio delle attività di controllo e monitoraggio.
Inoltre il costante monitoraggio dell’iter parlamentare ha consentito di evitare confusione nei ruoli che i vari soggetti istituzionali sono chiamati a svolgere dalla stessa legge quadro.
L’art.15 del testo del disegno di legge quadro all’esame del Senato evidenzia chiaramente la differenziazione tra competenze ambientali e sanitarie che seppur strettamente connesse sono necessariamente distinte.

Le attività di controllo e vigilanza spettano alle Agenzie Regionali (o Provinciali) di Protezione Ambientale; soltanto in quelle regioni in cui esse non siano ancora state istituite o non siano ancora operative le funzioni di controllo vengono svolte dai presidi multizonali di prevenzione delle aziende sanitarie locali così come prevedeva la L. 833/78, i quali in tal caso agiscono alle dipendenze funzionali delle Province in attesa della operatività delle Agenzie.

Poichè però gli iter parlamentari non sono mai brevissimi, il Governo in attuazione degli impegni assunti a seguito della mozione votata dalla Camera dei Deputati il 13 luglio 1999, recependo le istanze provenienti dalle varie parti sociali che richiedevano un aggiornamento urgente anche della normativa già esistente in materia di inquinamento elettromagnetico prodotto dagli elettrodotti fissandone i limiti, ha predisposto e presentato alla Camera due bozze di schemi di decreti.

I due schemi di cui si parla si riferiscono rispettivamente alla
definizione di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la tutela della salute della popolazione da campi elettromagnetici generati a frequenze o impianti fissi non contemplati nel DM 381/98;
definizione di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la tutela della salute dei lavoratori professionalmente esposti da campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 0Hz e 300GHz.

Il sistema agenziale sta fornendo, attraverso l’ANPA, al Ministero dell’ambiente la propria collaborazione sia nella predisposizione del testo del primo decreto che nella valutazione tecnica dei possibili costi/benefici derivanti dal risanamento delle linee elettriche a seguito dall’adozione dei limiti previsti nel decreto stesso.

L’ANPA svolgendo, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 61/94, la funzione di organo tecnico di supporto al Ministero dell’ambiente nella predisposizione della normativa ed esercitando il ruolo di coordinamento delle Agenzie Regionali assume necessariamente anche il delicato ruolo di raccordo tra organismi centrali e periferici, tra chi legifera e chi deve attuare i disposti normativi, al fine di evitare la produzione di norme difficili da attuare o da far rispettare in quanto queste ignorano le singole realtà territoriali.

Conclusioni
In materia di rischi per la salute dovuti alla esposizione della popolazione a sorgenti che emettono radiazioni elettromagnetiche, il nostro paese sta oggi vivendo una situazione di emergenza di tipo sociale con grosse difficoltà di gestione a tutti i livelli.
Per dare una prima risposta alle tante pressioni del pubblico il Governo si è impegnato a definire finalmente un quadro normativo al passo con i tempi e, quindi, al passo con il notevole sviluppo del settore delle telecomunicazioni.

Le iniziative assunte dal Governo per la definizione dei testi dei diversi provvedimenti normativi richiedono un forte impegno anche per gli organi tecnici di supporto ai Ministeri competenti, in particolare l’ANPA con il Sistema delle Agenzie Ambientali per il Ministero dell’Ambiente e l’ISS e l’ISPESL per il Ministero della Sanità .
Nel corso del 1999 abbiamo avuto l’entrata in vigore del Decreto n. 381/98, che provvede a regolamentare gli impianti di radiotelecomunicazioni e rappresenta il primo passo di una normativa organica che, sempre nello stesso anno, ha superato il primo esame da parte della Camera come «Legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico» ed è, attualmente, in esame al Senato, ma abbiamo anche avuto la presentazione ufficiale di un nuovo testo che regolamenta le basse frequenze (il problema delle linee elettriche è molto avvertito dalla popolazione) e che sostituirà il vecchio DPCM del 23/4/92.

In questo contesto in rapida evoluzione, come abbiamo visto, l’ANPA con la collaborazione del Sistema Agenziale ha dato il proprio contributo a supporto del legislatore, ma ha anche sviluppato proprie attività nel rispetto dei compiti previsti dalla legge istitutiva.

Le Agenzie per l’Ambiente rappresentano il soggetto forse più coinvolto nella problematica in quanto a stretto contatto con il cittadino che pretende risposte certe e confortanti, per questo l’ANPA e le ARPA hanno programmato per i prossimi anni una campagna nazionale di misurazione dell’inquinamento elettromagnetico all’interno degli ambienti abitativi.
Tale impegnativa attività ha un duplice obiettivo, da un lato fornire elementi di conoscenza al legislatore, dall’altro fornire delle risposte ai cittadini che tanto temono la presenza più o meno vicina di impianti di varia natura.

E’ intenzione dell’ANPA istituire un osservatorio tecnico legislativo che attraverso il collegamento in rete con le Agenzie regionali consenta di avere una visione costantemente aggiornata della realtà presente sull’intero territorio nazionale per quanto riguarda il controllo del rispetto dei limiti fissati dalle norme, la verifica degli adempimenti normativi previsti dalle stesse nonchè la giurisprudenza locale e le iniziative in corso.

Si può sicuramente affermare che il Sistema delle Agenzie Ambientali affronta la problematica con impegno notevole e, in particolare, con le attività sopra delineate mira a creare un rapporto tra il cittadino e le istituzioni non più improntato alla sfiducia e al timore.

A tal fine è necessaria una attenta e oggettiva attività di informazione che sia autorevole, istituzionale e credibile. L’ANPA ha in programma la predisposizione di un opuscolo informativo che vede impegnati l’ANPA e l’ISS.

Le Agenzie sono consapevoli che i cittadini sono un attore importate in un processo che vede coinvolti il legislatore, i controllori, ma anche i gestori o proprietari di impianti sorgenti di campi elettromagnetici ed è soltanto con la disponibilità , l’impegno e la comprensione di tutti che si può giungere ad una soluzione di equilibrio che riesca a soddisfare i diversi soggetti, tenendo in debito conto che lo sviluppo tecnologico e della società non può prescindere dagli usi delle telecomunicazioni o dell’energia elettrica, ma anche che tutto il possibile deve essere fatto per ridurre possibili conseguenze per la salute dell’uomo.

Bibliografia
S. Curcuruto, “Le attività dell’ANPA in materia di inquinamento elettromagnetico”, Convegno Nazionale “L’incidenza delle onde elettromagnetiche sulla popolazione esposta” " Comune di Conversano (BA), Febbraio 1998.

G. Licitra, S. Curcuruto, “Il sistema delle Agenzie Ambientali ed i Centri Tematici Nazionali a supporto della normativa di settore”, Atti del Convegno “Inquinamento elettromagnetico da impianti di radiotelecomunicazioni” " Bologna, Gennaio 1999.
S. Curcuruto, “L’Agenzia Nazionale per l’Ambiente ed il problema dell’Inquinamento Elettromagnetico”, Convegno “Elettromagnetismo: vantaggi e svantaggi di una tecnologia in crescita” " Comune di Segrate (MI), dicembre 1999.

Gruppo di lavoro ANPA-ARPA sulle radiazioni non ionizzanti: “Linee Guida ANPA-ARPA per l’applicazione del Regolamento 381/98” - Firenze, Giugno 1998.
Gruppo di lavoro ANPA-ARPA sulle radiazioni non ionizzanti: “Il controllo dell’inquinamento elettromagnetico. Prima indagine sulle attività del sistema agenziale” Roma, ottobre 2000.
Gruppo di lavoro interministeriale sull’inquinamento elettromagnetico “Linee guida applicative del DM 381/98”, Roma, luglio/settembre 1999.

fonte: http://www.curcuruto.it