Con riferimento a quanto apparso il 6 settembre sulle agenzie di stampa e il 7 settembre su alcuni quotidiani a proposito delle esigenze di tutela della privacy nel processo telematico, il ministero della Giustizia sottolinea che le preoccupazioni sulla sicurezza in materia sono state sempre tenute in conto nella progettazione delle infrastrutture tecnologiche del progetto.
In particolare, la scelta di una posta certificata che, pur utilizzando le soluzioni tecnologiche indicate dal CNIPA per la PEC (posta elettronica certificata), ha peculiarità sue proprie, si muove nel senso, indicato dal Garante per la privacy, di fare delle informazioni del SICI (Sistema informatico civile) un utilizzo limitato esclusivamente alle finalità del processo telematico. Il sistema è sicuro, in quanto la protezione del contenuto dei dati in transito dagli avvocati verso gli uffici giudiziari è garantita dalle tecniche di crittografia allo stato dell’arte impiegate. Il punto di accesso non dispone delle chiavi di decifratura dei messaggi e quindi nemmeno se il sistema informativo del punto d'accesso venisse attaccato e compromesso sarebbe possibile decifrare il contenuto dei documenti inviati. Per quanto riguarda, poi, la consultazione, al punto d'accesso è delegata la responsabilità di verificare l’identità dei soggetti che accedono.
Le regole tecniche impongono, per questo motivo, criteri stringenti per la tutela della sicurezza quali:
1) i punti di accesso devono essere organizzazioni “affidabili”;
2) la necessità per il PDA di adottare opportune politiche di gestione della sicurezza sottoposte a verifica dall’amministrazione prima di concedere autorizzazione;
3) le periodiche ispezioni tecniche possibili;
4) l’impiego di smartcard con certificati a 1024 bit per l’autenticazione degli utenti (invece di login e password).
La conservazione dei dati, salvo opportune e possibili miglioramenti formali del testo che attende ancora il parere richiesto al CNIPA, è su standard che garantiscono le necessità del processo e quelle della tutela dei dati personali. Di fatto i dati vengono conservati negli archivi in linea per la sola durata del processo (anche se questa viene espressa, in alcuni casi e per facilitare la pulizia degli archivi, con riferimento ad un termine medio certo); mentre l’archiviazione dei dati è disciplinata con riferimento alla normativa generale e, quindi, anche alla periodica attività di scarto degli atti e dei documenti previsto dal d.lgs. n. 42/2004.
Per gli avvocati dello Stato occorre infine precisare che la legge prevede che la costituzione dell’Avvocatura è ex lege per cui l’ufficio giudiziario non può fare discriminazione fra un avvocato ed un altro dello Stato. È all’interno di questa struttura che, al più, vi deve essere un controllo per evitare l’accesso di ciascun avvocato dello Stato a qualunque pratica della P.A. rappresentata.
http://www.giustizia.it
Ultimi Articoli
PITER Fase II: al via i corsi per estetista e ristorazione nel Rione Sanità
Triennale Milano, bilancio di un quadriennio culturale: tra Palazzo dell’Arte, strategia internazionale e pubblico giovane
Lombardia e Samarcanda rafforzano i legami bilaterali per favorire le imprese lombarde nei mercati asiatici
Depuratore acqua casa ClearWater — cosa toglie davvero e quando ha senso installarlo
Inquinamento dell’acqua e depurazione domestica — il legame nascosto tra ciò che beviamo e l’ambiente
Risorse umane — il dottor Celona spiega perché il problema spesso è nel sistema aziendale
Stefano Nerozzi porta Rayuela su vinile: quando la chitarra battente incontra i grandi classici della letteratura
Salute e prevenzione alla Sapienza, il Camper della Salute della ASL Roma 1 porta screening e vaccini in piazzale Aldo Moro
Facebook Ads, perché il link diretto converte meno — il nodo delle campagne da 30.000 euro