Lecce: A seguito di numerose richieste pervenute all’Associazione sulla possibilità di ricorrere alla procedura d’appalto per l’affidamento del servizio di accertamento delle violazioni al CdS mediante l’utilizzo di apparecchiature fisse di rilevazione delle infrazioni, l’ANCI precisa che “l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività previste dall’art. 11 comma 1 lettera a), del Codice della Strada e costituisce servizio di polizia stradale. Come tale " si legge nella nota - non può essere delegata a terzi, pena la nullità giuridica degli accertamenti. Il comma 4 dell’art. 345 del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada prevede espressamente la “gestione diretta” da parte degli Organi di polizia stradale delle apparecchiature destinate al rilevamento delle infrazioni, nulla dice sulla natura del titolo o del possesso.
E’ pertanto legittimo procedere al noleggio di apparecchiature, debitamente omologate, prevedendo a carico della ditta appaltatrice anche attività puramente manuali quali ad esempio le operazioni di manutenzione, purchè le stesse apparecchiature siano nella disponibilità dell’Organo di polizia stradale.
Resta ferma la responsabilità di tale Organo su tutte le operazioni che concorrono alla formazione dell’atto pubblico, quali la convalida dell’accertamento e la sottoscrizione del verbale, nel rispetto delle disposizioni che tutelano la riservatezza.
Possono invece essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli Organi di polizia stradale le attività puramente manuali quali rimozione e sostituzione dei rullini, sviluppo e stampa dei fotogrammi, masterizzazione dei dati relativi, la preparazione degli atti di notifica, ferma restando la notificazione nelle forme fissate dall’art. 201, comma 3, CdS.
Qualora le operazioni di sviluppo e stampa di fotogrammi siano affidati a privati, devono essere rispettate le disposizioni del garante della privacy, fatte proprie dal Ministero dell’Interno e diramate con circolare prot. n. M/2103/A del 16 marzo 1999.
Per quanto attiene il corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario dell’appalto, si suggerisce di seguire la strada della quantificazione in base al costo che dovrà essere sostenuto per ogni singola operazione effettuata.
Si deve tener conto infatti che le attività che conseguono all’accertamento di una violazione al Codice della Strada, rientrano tra “le spese di accertamento” e come tali, essendo agevole la quantificazione analitica dei costi, è possibile individuare preventivamente il corrispettivo da riconoscere all’impresa appaltante.
Ogni soluzione vincolata al riconoscimento di una somma percentuale per ogni sanzione amministrativa accertata, a prescindere dall’entità , contribuirebbe inevitabilmente ad alimentare dubbi sulle finalità delle attività di cui si parla.
Se si tiene conto inoltre che, nel caso di accertamento di violazioni ai limiti di velocità , a fronte di una identica attività potrebbero essere corrisposte somme enormemente diverse tra loro perché commisurate all’entità del superamento del limite, la conseguenzialità della scelta da effettuare sembra essere scontata. Diversamente ci potrebbe essere non solo un profilo di responsabilità amministrativa in quanto diventa difficile giustificare il pagamento di corrispettivi così onerosi e diversi tra loro senza una motivazione plausibile, ma anche una limitazione della capacità di intervento della Pubblica Amministrazione per migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale, così come previsto dall’art. 208 del Codice della Strada”.
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