Milano " Superamento dei limiti di velocità , inosservanza delle segnalazioni semaforiche, violazione delle norme che regolano la sosta: ogni giorno diversi cittadini cadono nella “trappola” del Codice della Strada. Qualche volta però anche l’organo accertatore inciampa in procedure sanzionatorie errate.
È quanto accaduto ad un automobilista di Tarquinia, “pizzicato” dall’autovelox a percorrere il cavalcavia Monteceneri ad oltre 80 Km/h (limite consentito 70 Km/h). Ricevuto a casa il verbale della Polizia Locale il cittadino decide di fare ricorso presso il Giudice di Pace di Milano. Qualche mese dopo la sorpresa: prima che il giudicante emetta la propria sentenza, la Polizia locale invia al malcapitato un secondo verbale di accertamento, accessorio al primo e relativo alla mancata comunicazione dei dati di chi era alla guida del veicolo al momento dell’infrazione.
Il cittadino, pur titubante sulla legittimità di tale provvedimento (il suo ricorso è infatti ancora pendente presso il Giudice di Pace) e dopo aver tentato invano di chiedere chiarimenti all’organo accertatore, decide di pagare la sanzione, riservandosi di chiederne il rimborso in un secondo momento. Una volta accertato che il ricorso sospende i termini per la comunicazione dei dati inizia la sua odissea: la Polizia Locale infatti, in un primo momento decisa a rimborsare il cittadino, cambia avviso dopo la sentenza del Giudice di Pace che riconosce la colpevolezza dell’automobilista: in considerazione del fatto che alla sanzione principale (eccesso di velocità ) consegue la sanzione accessoria della decurtazione dei punti o in alternativa della multa per omessa comunicazione dell’identità , la Polizia Locale nega di poter procedere al rimborso in quanto il cittadino ha già estinto il procedimento pagando la multa. Di diverso avviso invece l’automobilista che sostiene che sia stata proprio l’errata notifica della seconda multa ad averlo “indotto” a pagare, privandolo di fatto della possibilità di opporsi al suddetto verbale. Manifestando il desiderio di riconoscere le proprie responsabilità (quindi di farsi decurtare i punti) e non ottenendo parere favorevole dalla Polizia Locale alla propria richiesta di rimborso, il multato si rivolge al Difensore civico.
L’Ufficio del Difensore civico fa presente al cittadino che non può procedere direttamente all’annullamento della multa, ma può intervenire qualora rilevi che la procedura amministrativa che ha portato alla sanzione non sia stata corretta. Nel caso di specie il Difensore civico, riscontrando che la Corte Costituzionale ha ribadito (sentenza n.27 del 24/1/2005) che in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati della patente del conducente prima che il ricorso sia definito, invita la Polizia Locale a fornire chiarimenti sulla procedura sanzionatoria applicata.
Dopo aver verificato che il cittadino aveva inviato (in data addirittura antecedente la sentenza del Giudice di Pace) copia della propria patente di guida e copia dell’invito a fornire informazioni al fine di definire la pratica, la Polizia Locale accoglie la richiesta dell’automobilista: segnalazione della perdita del punteggio all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e attuazione della procedura di rimborso.
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