Fondo di credito per i nuovi nati

Via libera al fondo di garanzia per il prestito ai nuovi nati: è infatti disponibile da oggi l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa.
Dal 20 gennaio parte anche la campagna di comunicazione che sarà trasmessa da radio e Tv.
Infine, è stato realizzato dalla redazione web di Palazzo Chigi in collaborazione con il Dipartimento Politiche per la famiglia un apposito sito web per informare e guidare i genitori che vogliono usufruire di questa opportunità.

In cosa consiste l’iniziativa

Si tratta di un prestito garantito di 5 mila euro a tassi agevolati che possono richiedere tutte le famiglie che hanno un bambino nato o adottato nel 2009, nel 2010 e anche nel 2011.

Liniziativa, lanciata con il decreto anticrisi per favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie, è diventata operativa. con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento di attuazione e la firma del protocollo d'Intesa tra il sottosegretario alla Politiche della famiglia, Carlo Giovanardi, e l’Abi, l’Associazione Bancaria Italiana. Successivamente sono state firmate le singole convenzioni con le banche e intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa.

l’adesione da parte delle banche al protocollo d'Intesa è facoltativa e - nonostante il prestito sia a rischio pressocchè nullo per le banche - la concessione del prestito sarà valutata autonomamente dagli intermediari finanziari.

Il decreto del 10 settembre 2009 stanzia risorse finanziarie per circa 85 milioni di euro per il triennio e definisce le modalità per richiedere il prestito e attivare il Fondo di garanzia.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011. Nel caso di potestà o affido condiviso è ammesso un solo prestito.

I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono di ammontare non superiore a cinquemila euro e a tasso fisso.

Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50 per cento del finanziamento ed è incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta.

Cos'è
Larrivo di un bambino in famiglia porta inevitabilmente con sé nuove esigenze e nuove spese. Per sostenerle è stato istituito, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari (Decreto legge n. 185/2008 - art. 4, comma 1 e 1bis).

Possono chiedere un prestito, fino a 5000 euro da restituire entro 5 anni, i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, senza limitazioni di reddito.

UN CREDITO PARTICOLARMENTE CONVENIENTE

Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa si sono impegnati ad applicare ai finanziamenti garantiti dal Fondo un tasso annuo effettivo globale (TAEG) fisso, non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, in vigore al momento in cui il prestito è concesso.

Resta comunque facoltà degli istituti di credito l’erogazione del prestito, in quanto la presenza della garanzia del Fondo, permette un tasso agevolato ma non esonera le famiglie dall’obbligo di restituzione alle scadenze pattuite.

Ipotesi con rate mensili per 60 mesi
Importo erogato Importo rata mensile (*)
chiedi rata/mese
€ 5.000 € 94,09
€ 4.000 € 75,27
€ 3.000 € 54,46
€ 2.000 € 37,64
€ 1.000 € 18,82

TAEG = TEGM 50% (4,89%) aggiornato al IV trim. 2009

A chi è rivolto
Possono accedere al finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo gli esercenti la potestà genitoriale su bambini nati a adottati negli anni 2009, 2010 e 2011.

In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre è ammesso un solo finanziamento per ogni bambino nato o adottato, anche in caso di potestà o affido condiviso.

La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla nascita o all’adozione.
Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva. Per le adozioni internazionali si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all’estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo.

Per le famiglie dei bambini nati o adottati nell’anno 2009 che siano portatori di malattie rare (individuate dall’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124) è previsto, in aggiunta, un contributo che riduce ulteriormente il tasso di interesse (TAEG) allo 0,5%.
In questo caso la domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2011 e può essere contestuale rispetto alla richiesta del finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo, oppure successiva, entro il limite di tempo suddetto.

Come si ottiene
Le famiglie che desiderano ottenere il finanziamento possono rivolgersi ad una delle banche o degli intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco, continuamente aggiornato, è pubblicato su questo sito e sul sito www.abi.it. II finanziamento concesso, nella misura massima di 5.000 euro, può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa e deve essere restituito in un periodo massimo di cinque anni.

La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di nascita o di adozione, compilando direttamente presso le banche l’apposito modulo, nel quale viene autocertificato il possesso dei requisiti richiesti e dichiarando:

le proprie generalità e quelle del minore nato a adottato (specificando in tal caso gli estremi del provvedimento): Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Codice fiscale;
l’esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se si esercita tale potestà da solo a insieme ad altro soggetto;
in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell’altro soggetto e dichiarazione che è richiesto un solo prestito per ogni minore.
Nel caso di bambini affetti da malattia rara, dovrà essere prodotto anche il certificato di una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia sofferta.

La Banca/Intermediario finanziario, accertata l’ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull’erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l’importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario.

è possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. l’arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

In caso di insolvenza, si è soggetti alle ordinarie procedure esecutive per il recupero del credito.

Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazione e stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si provvede alla revoca del finanziamento.

Elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderentiall’iniziativa.
Siricordache maggiore è la percentuale di riduzione espressa nellultima colonna della tabella e più vantaggioso sarà il tasso applicato a chi otterrà il prestito.
Istituto di credito
Sito web
Filiali
Perce. di riduz. del TEGM*
Banca di Credito Cooperativo di Paceco
50%
Banca di Credito Cooperativodi Pergola
http://www.pergola.bcc.it/" href="http://www.pergola.bcc.it/">www.pergola.bcc.it
50%
Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone
50%
Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola
50%
Banca di Credito Cooperativo di Vignole
50%
Banca Popolare di Lajatico
50%
Banca Popolare di Sondrio
53%
Cassa di Risparmio di Ravenna
50%