Entrano in vigore il prossimo 29 aprile le norme contenute nella legge n. 49 del 6 aprile 2005 contenente "Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione".
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2005, punisce con multe salate la promozione di prodotti i cui requisiti non rispondono alla realtà , ingannando così i consumatori.
Un ruolo fondamentale sarà svolto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che oltre a definire quali sono in concreto i casi di pubblicità ingannevole potrà disporre di nuovi strumenti sanzionatori che possono arrivare anche alla sospensione dell’attività di impresa fino a 30 giorno nel caso di reiterato rifiuto a correggere la pubblicità ingannevole.
l’Autorità può inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, non solo ogni informazione idonea ad identificare il committente ma di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito.
Legge 6 aprile 2005 , n. 49
Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.
(GU n. 86 del 14-4-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«l’Autorità può inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro»;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni»;
d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro»;
e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorita».
Art. 2.
1. La lettera p) del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 aprile 2005 : CIAMPI : Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri : Visto, il Guardasigilli Castelli
FONTE: GOVERNO
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