Come si evince dal verbale allegato ancora una volta denunciamo l’uso illegittimo delle apparecchiature di rilevazione della velocità . Nel caso di specie è evidente come nonostante l’utente della strada abbia segnalato l’assenza degli obbligatori cartelli luminosi alla distanza di 4oo mt di punto di rilevazione come prescrive il CdS la polizia Municipale di Lecce ha addirittura cancellato dal verbale la dichiarazione resa dall’automobilista. Giovanni D'Agata Componente Nazionale "Tutela Del Consumatore " di ITALIA DEI VALORI
Illegittimità dell’infrazione amministrativa per omesso obbligo di segnalazione del rilevamento elettronico della velocità su ogni tipologia di strada mediante apposita segnaletica verticale luminosa
Le Forze di Polizia devono segnalare con un cartello luminoso l’uso degli autovelox almeno 400 metri prima della postazione. Lo dice testualmente il Decreto legge n. 117/2007 convertito in legge n. 160 del 3 ottobre 2007: "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi".
E’ evidente, quindi, che tale norma anche ai fini della sicurezza stradale nel tratto dove viene effettuato il controllo, prescrive che tali sanzioni potranno essere applicate solo utilizzando “postazioni di controllo preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”
D’altronde, la nuova norma è una conferma che tali apparecchi non si debbano rivelare dei pericolosi trabocchetti, nocivi quindi per la circolazione stradale e svolgano correttamente la loro funzione primariamente preventiva e non solo sanzionatoria.
Anche la Sentenza della Cassazione Civile, sez. II, 17 novembre 2006, n. 24526, pone fine ad un dubbio interpretativo sorto sull’applicazione dell’art. 4, 1° comma D.L. 121/02 (convertito con modificazioni dalla L. 168/02) il quale dispone che sulle "autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 2, lett. A e B, gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministeri dell’Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati a rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’art. 142 C.d.S. e art. 148 C.d.S.. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’art. 2 citato decreto legislativo, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto, ai sensi del comma 2. 3." Molti Giudici di Pace applicavano la norma risultante da una mera interpretazione letterale della stessa, escludendo l’obbligo di informazione circa l’impiego di strumenti elettronici di rilevamento della velocità , sulle strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali. Orbene tale disparità di trattamento non trovava sinceramente ristoro nel principio di ragionevolezza a cui tutte le norme di legge devono sottostare, ne tanto meno trovava fondamento nella ratio della stessa norma, ossia la prevenzione delle infrazioni e non la repressione a fini patrimoniali degli illeciti amministrativi. Pertanto, ed accogliendo in pieno l’interpretazione fornita dalla Corte, su tutte le diverse tipologie di strade vige l’obbligo di segnalazione del controllo elettronico della velocità , obbligo assolvibile da parte degli agenti di Polizia Municipale, ovvero delle FF.OO., mediante l’impiego di appositi cartelli verticali installati in prossimità delle zone dove viene effettuato il rilevamento elettronico della velocità . In caso contrario il verbale di contestazione deve considerarsi illegittimo e quindi annullabile come nel caso di specie, per cui oggi vi è opposizione.E’ evidente che nessun cartello di segnalazione della rilevazione elettronica della velocità è stato preventivamente posto sul luogo. Tanto è desumibile anche dal verbale oggi opposto che non indica il posizionamento di idonei dispositivi che indichino la presenza dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità nè tantomeno che gli stessi, ove presenti, siano a debita distanza (di almeno 400 mt) (all. n. 2 Circolare a cura della PolStrada) (Sentenza del GdP di Martina Franca del 21.09.2007).
Dalla circolare del Prefetto di Roma Prot. n. 19333/2007 (allegata)
al punto " C " che recita:
c) Informazione all’utenza "deve essere fornito all’utenza,in qualsiasi strada venga installato il dispositivo, pena la nullità della contestazione" “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi,......." “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato” Si confida nella consueta fattiva collaborazione.
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